Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi

Sintesi del Regolamento UE 2019/1148

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce le norme dell’UE per la messa a disposizione*, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze* e miscele* che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione di esplosivi artigianali.
  • Limita la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati, e impone l’adeguata segnalazione alle autorità di transazioni sospette coinvolgendo le sostanze.
  • Il regolamento ulteriormente rafforza il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, in risposta all’evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento:

  • Identifica 2 categorie distinte di precursori di esplosivi*:
    • precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, quali l’acido nitrico, il perossido di idrogeno e il nitrato di ammonio, di cui all’Allegato I. Questi non devono essere messi a disposizione, introdotti, detenuti o usati dai privati, a meno che le loro concentrazioni siano inferiori a limiti specifici;
    • precursori di esplosivi disciplinati, quali l’acetone, il nitrato di sodio e le polveri di magnesio, compresi nell’elenco dell’Allegato II;
    • Impone la segnalazione entro 24 ore delle transazioni sospette, delle sparizioni e dei furti significativi in entrambe le categorie alle autorità competenti (i punti di contatto nazionali) negli Stati membri della UE.

Gli Stati membri:

  • possono rilasciare licenze per i precursori di determinati esplosivi per privati aventi un interesse legittimo ad acquistare precursori di esplosivi;
  • devono istituire uno o più punti di contatto nazionali disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette, per ricevere segnalazioni delle transazioni sospette e delle sparizioni e dei furti significativi;
  • provvedono a erogare risorse adeguate alla formazione delle autorità di contrasto, delle autorità doganali e dei servizi di emergenza («operatori di primo intervento») in merito al riconoscimento dei precursori di esplosivi disciplinati e alla risposta a qualsiasi attività sospetta.
  • garantiscono che siano istituite autorità competenti per lo svolgimento di ispezioni e controlli in merito all’applicazione della legislazione;
  • stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni del regolamento;
  • possono subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di una sostanza che ritengono possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, anche se non compare nella legislazione (nel qual caso la Commissione europea esamina la misura provvisoria, e può chiedere a tale Stato membro di revocare o modificare tale misura provvisoria);
  • forniscono alla Commissione entro il 2 febbraio 2022 e successivamente su base annuale, informazioni circa:
    • transazioni sospette, sparizioni e furti significativi segnalati;
    • le domande di licenza ricevute, rilasciate e i motivi più comuni per il rifiuto del rilascio;
    • le azioni di sensibilizzazione;
    • le ispezioni effettuate e gli operatori economici coinvolti.

Le autorità nazionali, al momento di valutare se rilasciare una licenza:

  • devono tener conto:
    • della necessità dell’esplosivo e della legittimità del suo uso dichiarato;
    • della disponibilità di sostanze alternative a concentrazioni inferiori;
    • dei precedenti del richiedente, ivi comprese le informazioni su qualsiasi precedenti condanne penali;
    • delle condizioni di sicurezza delle modalità di immagazzinamento;
  • rifiutano di rilasciare una licenza se hanno ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso dichiarato;
  • possono limitare la validità della licenza al di sotto del limite massimo di 3 anni, e sospendere o revocare la licenza se le condizioni originali non siano più rispettate;
  • possono esigere dai richiedenti il pagamento di una tassa amministrativa.

Gli operatori economici* devono

  • informare l’operatore economico a cui forniscono precursori di esplosivi disciplinati che il precursore di esplosivi è soggetto a una restrizione o all’obbligo di segnalazione;
  • garantire che, quando forniscono precursori di esplosivi disciplinati agli utilizzatori professionali o ai privati, il loro personale sia consapevole di quali dei prodotti contengono precursori di esplosivi disciplinati, e sia istruito in merito agli obblighi del regolamento;
  • verificare il documento attestante l’identità e la licenza della persona ogni volta che forniscono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un privato;
  • verificare, ogni volta che forniscono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni ad un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, le informazioni sul potenziale cliente e l’uso che intende fare dei precursori (l’allegato IV offre un modulo per la dichiarazione del cliente);
  • conservare le informazioni sugli acquisti per 18 mesi;
  • possono rifiutare di mettere a disposizione i precursori di esplosivi se ritengono che la transazione è sospetta;
  • segnalare le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore al punto di contatto nazionale.

Gli operatori economici e i mercati online:

  • segnalano le transazioni sospette, soprattuto se il potenziale cliente dei precursori di esplosivi disciplinati:
    • non è in grado di precisare o sembra essere estraneo all’uso dichiarato;
    • intende acquistarne in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso normale;
    • è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;
    • insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.
  • attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette;
  • possono rifiutare la transazione sospetta e devono segnalare tale transazione entro 24 ore al punto di contato nazionale.

La Commissione europea:

  • fornisce regolarmente linee guida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione destinate ad assistere gli attori interessati e a facilitare la cooperazione tra gli operatori economici;
  • può adottare atti delegati per modificare i valori limite di cui all’Allegato I, e per aggiungere sostanze nell’Allegato II della legislazione;
  • presenta una relazione, entro il 2 febbraio 2026, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sull’applicazione del regolamento attraverso una valutazione.

La legislazione non si applica ad alcuni tipi di articoli ed equipaggiamento pirotecnici* — in particolare quelli usati dalle forze armate, dalle autorità di contrasto, dai vigili del fuoco, in agricoltura, a bordo delle navi o nell’industria aerospaziale — capsule a percussione da impiegarsi in giocattoli o medicinali sulla base di una prescrizione medica.

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e abroga anche il regolamento (UE) n. 98/2013 (cfr. Riassunto)) dal 1 febbraio 2021, sebbene:

  • le licenze rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 restano valide fino alla data di scadenza, o fino al 2 febbraio 2022, se quest’ultima data è anteriore;
  • i privati che hanno precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati anteriormente al 1 febbraio 2021 sono autorizzati a detenerli, introdurli o usarli fino al 2 febbraio 2022.

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